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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.924. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.924.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 viene corrisposto alle famiglie, per ogni figlio minore di 14 anni, un assegno mensile sulla base del reddito ISEE, pari a:
   a) 300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro;
   b) 250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro;
   c) 100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro.

  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 65.7.