Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.