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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.919. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.919.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

  1. Al fine di garantire al genitore separato o divorziato, che si trovi in condizioni di difficoltà economica, il versamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo di sostegno ai genitori separati o divorziati, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il genitore separato o divorziato che si trovi nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento, ovvero nell'impossibilità di provvedere al regolare versamento dello stesso, può richiedere l'intervento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accertamento dell'effettiva condizione di impossibilità al pagamento dell'assegno o degli assegni di mantenimento da parte del richiedente, autorizza il ricorso al Fondo e individua l'importo e la durata del contributo spettante.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento fino a un importo massimo di 800 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 64.012.