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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.918. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.918.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo di garanzia per acquisto della prima casa)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro dieci anni senza interessi.
  3. Il termine di cui al comma precedente è prolungato a un massimo di quindici anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e a un massimo di venti anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio.
  4. In caso di nascita o adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo è convertita in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo.
  5. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie alle giovani coppie, di cui al comma 1, finalizzati all'acquisto della prima casa.
  6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche a valere su risorse di soggetti terzi.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 64.010.