Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.