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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.893. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.893.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».

ex 63.09.