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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.827. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.827.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Rideterminazione dell'importo minimo e dei limiti di reddito dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2022 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  2. All'articolo 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, ovunque occorrono, le parole: «6.713,98 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.818 euro».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse derivanti dai commi 4, 5 e 6.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
  6. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono ridotte di 2.500 milioni.

ex 55.07.