Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate dal presente articolo, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 10-ter.
10-ter. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.