Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Incentivi per l'apprendistato di primo livello)
1. All'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «, 5 milioni annui per l'anno 2020 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre tutti gli importi ivi previsti di 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.