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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.786. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.786.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, escluse quelle per le attività di pesca e l'acquacoltura,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 49.014.