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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.782. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.782.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

  1. Per il sostegno ai familiari dei diciotto marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per ventiquattro mesi, è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell'attività di pesca dal 1o settembre 2020. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.
  2. Per le due motonavi da pesca sequestrate il 1o settembre 2020, considerato il buono stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati, viene erogato, a decorrere dal 1o gennaio 2021, un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in ventiquattro rate mensili. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 49.012.