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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.778. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.778.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2021:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2022:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2023:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

ex 49.016.