Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge