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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.711. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.711.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) alla rubrica, dopo la parola: «medie», sono inserite le seguenti: «, piccole e micro»;
   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 9-bis. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 che presentano un ammontare di ricavi, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO riportati nell'allegato 2 alla presente legge, compete il credito di imposta previsto al comma 8 nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:
   «Allegato 2
   (Articolo 42, comma 1, lett. b))

CODICI ATECO
   749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
   773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
   799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
   855209 – Altra formazione culturale
   900101 – Attività nel campo della recitazione
   900109 – Altre rappresentazioni artistiche
   900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
   900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
   900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
   900400- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».

ex 42.6.