Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.