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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.673. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.673.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle «reti di impresa», che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

ex 41.065.