Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.