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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.670. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.670.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali)

  1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, per le Regioni con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.

ex 41.061.