Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali)
1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, per le Regioni con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.