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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.647. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.647.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. L'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  «1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».

  2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 40.030.