Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondi interconsortili dei Confidi)
1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».