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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.638. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.638.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
   a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure;
   b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure;
   c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

ex 40.010.