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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.635. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.635.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
  «12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 40.027.