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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.63.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 6.09.