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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.625. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.625.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi.

  2-ter. Le estensioni di cui al comma 3 sono applicate anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

ex 40.25.