Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Sgravi contributivi)
1. A decorrere dall'anno 2021, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 50 per cento.