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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.586. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.586.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

  1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103» sono abrogate.
  2. Il contributo a fondo perduto spettante ai professionisti è liquidato, secondo le modalità previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il mese di febbraio 2021.
   All'onere dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ex 35.051.