stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.552. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.552.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1o gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita IVA, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito Testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:
   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;
   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;
   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;
   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;
   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021 Al relativo onere si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   b) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto 4.000 milioni di euro mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
    2) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «21 per cento»;
   d) quanto a 15.000 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per l'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15.000 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
   d) quanto a 9.000 milioni di euro mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni da adottare. Le predette risorse, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere entro il 15 gennaio 2021 per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

ex 34.046.