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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.540. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.540.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1.Il comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
  «315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di pali o tralicci, dotati di apposito locale tecnico per l'alloggiamento degli apparati, entro il 31 marzo 2021. Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo anche per effettuare lavori atti a garantire che tali infrastrutture siano raggiunte da fibra ottica e cavi per l'energia elettrica. A tale fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro per lo sviluppo economico e della Conferenza Stato-regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2021, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

ex 34.013.