Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. L'articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.