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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.483. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.483.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata 300 mila euro per il 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,7 milioni.

ex 26.040.