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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.476. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.476.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 26.036.