Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine di realizzare interventi straordinari per conseguire il contenimento della diffusione dei contagi da epidemia COVID-19 nelle carceri, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.