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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.466. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.466.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rivalutazione dei beni delle imprese)

  1. Al comma 696, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 25.022.