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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.440. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.440.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri finanziari dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.

ex 21.065.