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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.429. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.429.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

  1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 1o gennaio 1991.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 184.

ex 21.066.