Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.