stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.415. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.415.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.

  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le parole: 775 milioni di euro.

ex 21.58.