stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.387. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.387.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito di imposta transizione 4.0)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;
   b) al comma 216, sostituire le parole: «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.

ex 19.022.