Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure a vantaggio dell'economia circolare mediante produzione di biogas e biometano avanzato utilizzando le sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari di imprese agricole)
1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano avanzato facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile».