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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.375. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.375.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno al settore pirotecnico italiano)

  1. Al fine di sostenere gli operatori del settore pirotecnico interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi / un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei rispettivi mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2019 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  4. All'importo calcolato in base al comma 3 va detratto l'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per consolidare e favorire lo sviluppo del settore pirotecnico italiano.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 18.035.