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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.373. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.373.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2021. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato nel predetto periodo e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

ex 18.030.