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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.364. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.364.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo promozione commercio locale)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni regionali di sostenere e rilanciare le imprese che svolgono attività di produzione e commercio locale attraverso campagne di promozione e pubblicizzazione, anche mediante l'utilizzo della comunicazione digitale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 18.08.