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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.36. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.36.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per l'ISEE)

  1. A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'ISEE», con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000.
  2. Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000, il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000.
  3. All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.
  4. Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75 per cento per ogni singolo stanziamento.
  5. La gestione del «Fondo per l'ISEE», di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
  6. Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del «Fondo per l'ISEE» a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al «Fondo per l'ISEE» da parte dei Ministeri.
  7. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 3.016.