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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.340. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.340.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest'ultimi.
  5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.
  6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000 e superiore ad euro 180.000.
  7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  8. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ex 16.07.