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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.287. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.287.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
   a. l'acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione e la vendita degli alimenti;
   b. l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;
   c. l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;
   d. l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione, la trasformazione e l'esposizione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le parole: di 650 milioni di euro.

ex 12.0105.