stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.275. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.275.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'esenzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica)

  1. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 12.085.