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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.270. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.270.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita a condizione che l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi sia conforme alle norme urbanistico-edilizie nonché nel caso in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2.
  2. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
  3. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.

ex 12.0101.