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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.27. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.27.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di regime IVA dei prestiti e distacchi di personale)

  1. Al'articolo 8, il comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dai seguenti:
  «35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.
   35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.
   35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1o gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.

ex 3.027.