Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Estensione soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al di fuori dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'esercizio».
2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.