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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.243. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.243.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1 All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
   b) al comma 9, lettera b) dopo le parole: «arti e professioni» inserire le seguenti: «su edifici plurifamiliari,»;
   c) al comma 10 dopo le parole: «unità immobiliari» aggiungere le seguenti: «anche se una è locata ad un soggetto diverso dal proprietario ovvero concessa in comodato d'uso anche gratuito».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: 500 milioni con le parole: 50 milioni.

ex 12.0112.