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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.232. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.232.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.
   1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.
   1-sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.
   1-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.
   1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione».

ident. 1.231.
ex 12.0125.